Molti ci stanno chiedendo “Possono gli inquilini richiedere la riduzione del canone per COVID??
In questo periodo dove tutti sono costretti a stare in casa a causa delle restrizioni imposte, è una delle domande più gettonate.
Per rispondere a questa domanda bisogna prima fare due distinzioni fondamentali:
1 Chi sta richiedendo la riduzione
2 Quale è la tipologia dell’immobile.
In questo momento sei un locatore o un conduttore di un immobile ad uso residenziale (residente)?
Attualmente non ci sono decreti che prevedono la sospensione o la riduzione del canone di locazione.
Questo significa che per qualsiasi difficoltà, il consiglio è esporre e/o ascoltare le eventuali problematiche e di capire se valutare o meno la possibilità di un accordo extra contrattuale temporaneo. (leggi considerazioni finali)
Sei un locatore o un conduttore di un immobile ad uso residenziale (non residente)?
Anche in questo caso attualmente non ci sono decreti che prevedono in automatico la sospensione o la riduzione del canone, ma bisogna specificare che:
Nel caso di studenti fuori sede a cui di fatto il rientro presso il domicilio di studio è impraticabile a causa delle normative vigenti, o per coloro che utilizzano l’immobile come seconda casa, il proprietario, anche se per cause da lui non dipendenti, non è in grado di far godere oggettivamente il bene locato in maniera piena e senza restrizioni derivanti dall’impossibilità oggettiva di spostamento.
Quindi il conduttore potrà valutare di richiedere un accordo extra contrattuale temporaneo per sopperire a tale impossibilità oggettiva.
Qualora ci si trovasse di fronte all’impossibilità di trovare accordi il conduttore potrà valutare con un legale la possibilità di una mediazione.
Sei un locatore o un conduttore di un immobile ad uso commerciale?
In questo caso con il “decreto CuraItalia” è stato concesso un credito d’imposta pari al 60% del canone ai conduttori che hanno locato negozi e botteghe (con categoria catastale C/1) e che hanno regolarmente pagato il mese di marzo 2020.
Questo intervento mira ad agevolare il pagamento del canone ai proprietari di immobili commerciali e bisogna anche considerare che:
Di fatto le restrizioni imposte ad alcune attività stanno causando una crisi di liquidità aziendale e di conseguenza potrebbe accadere che ci sia bisogno di un accordo extra contrattuale temporaneo.
Consideriamo inoltre che anche in questa casistica il proprietario non è in grado di far godere oggettivamente il bene locato in maniera piena e senza le restrizioni derivanti dall’impossibilità oggettiva di spostamento.
Quindi qualora ci fosse la richiesta di un accordo e le parti non riuscissero a concretizzarlo, il conduttore potrà valutare con un legale la possibilità di una mediazione obbligatoria.
Le considerazioni finali.
La possibilità di trovare un accordo in via temporanea è interamente affidata alle parti, in ognuna delle casistiche sopra citate e riportate indipendentemente dalla tipologia contrattuale.
La legge prevede che nel caso in cui il proprietario non sia in grado, anche per cause non dipendenti dalla sua volontà, di far godere il bene locato in maniera piena, il conduttore potrebbe aver diritto ad una riduzione del canone.
Quindi il suggerimento che vi invitiamo a seguire è di parlare apertamente delle problematiche e cercare comunque un accordo che possa favorire entrambe le parti, tenendo conto della situazione di emergenza che tutti stiamo vivendo.
Il vantaggio che avremo dall’accordo saranno:
- Il conduttore sarà agevolato nel pagamento del canone in una situazione di effettiva difficoltà e proseguirà la locazione anche dopo il periodo di crisi.
- Il locatore comunque incasserà il canone e diminuirà notevolmente la possibilità di incorrere in cause legali, canoni non pagati e la casa continuerà a produrre reddito anche in condizione di crisi di mercato.
Gli svantaggi del disaccordo:
- Il conduttore dovrà pagare comunque il canone, dovendo sostenere eventuali spese per consulenze legali e rimanere comunque nell’incertezza di ottenere quello che desidera. Eventualmente recedere dal contratto e trovarsi una nuova abitazione sostenendo le spese accessorie.
- Il locatore vivrà nell’incertezza dei pagamenti compromettendo il rapporto con il conduttore. Dovrà sostenere spese legali, l’immobile non produrrà reddito e dovrà essere ricollocato in un mercato incerto.
IMPORTANTE:
Ricordiamo che questa scrittura una volta compilata andrà firmata da entrambe le parti anche in digitale.
Questo accordo rientra nell’articolo 19 del D.L n 133/14 (conv in legge 164/2014) MODIFICHE AL CONTRATTO CON RIDUZIONE DEL CANONE, quindi prevede l’esenzione dalle imposte di bollo e dell’imposta di registro (F24)
QUINDI LA REGISTRAZIONE E’ COMPLETAMENTE GRATUITA.
Si ha tempo 30 giorni per comunicare la registrazione che permetterà di NON PAGARE LE TASSE sull’importo diminuito per il tempo che avrete stabilito.
E’ obbligatorio REGISTRARE questo ACCORDO ALL’ AGENZIA DELLE ENTRATE, compilando e allegando anche il MODELLO 69.
Nel caso riscontrasse difficoltà o volesse dei chiarimenti su: COMPILARE l’accordo o REGISTRARE all’agenzia delle entrate, possiamo aiutarla telefonicamente o con una videochiamata in maniera completamente gratuita.
Massimiliano Vincentini
Per avere il modulo dell’ ACCORDO EXTRA CONTRATTUALE TEMPORANEO COVID, contenente lo schema generale pre-impostato, compila il form sottostante, indicando se sei proprietario o inquilino.
Se questo articolo vi è stato utile e se avete qualche domanda, dubbi o precisazioni nello specifico sull’argomento “possono gli inquilini richiedere (ed ottenere) la riduzione del canone di locazione per COVID-19?” potete lasciare un commento qui sotto o inviarci una email info@pisacasa.com
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